Italian appeal dismissed as inadmissible for citing grievances not permitted by Article 448 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Antonino Sebastiano Vaccarino inadmissible without formalities. The appellant challenged a Palermo Tribunal judgment but raised grievances that did not fall within the specific categories allowed under Article 448, paragraph 2-bis, of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court ruled that the appeal was inadmissible because the cited grounds did not relate to the expression of the defendant's will, the correlation between the request and the judgment, the legal qualification of the facts, or the legality of the penalty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals must cite grievances specifically permitted by law; appeals citing other grounds are inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VACCARINO ANTONINO SEBASTIANO nato a PALERMO il 10/07/1972 avverso la sentenza del 02/03/2021 del TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da Antonino Sebastiano Vaccarino avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile, per indeducibilità delle censure proposte, che non rientrano fra quelle consentite dal vigente art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto non riguardanti motivi specifici attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 marzo 2023 Il Consi re estensore Il Preside