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Ordinanza — n. 17759/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17759/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17759/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARZILLO BRUNELLA nato a NAPOLI il 18/10/1983 avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. Il ricorso proposto da Brunella Garzillo avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale, per quanto concerne la sussistenza della contestata aggravante ex art. 625, n. 7, cod. pen., posto che i giudici di merito hanno motivatamente escluso che la bicicletta oggetto del tentativo di furto fosse parcheggiata all'interno di un "parco privato"; hanno, inoltre, congruamente affermato che la sussistenza della citata aggravante non è esclusa dalla presenza di un impianto di video-sorveglianza, che non può garantire l'immediata interruzione dell'azione criminosa. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 17759/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso proposto da Brunella Garzillo avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale, per quanto concerne la sussistenza della contestata aggravante ex art. 625, n. 7, cod. pen., posto che i giudici di merito hanno motivatamente escluso che la bicicletta oggetto del tentativo di furto fosse parcheggiata all'interno di un "parco privato"; hanno, inoltre, congruamente affermato che la sussistenza della citata aggravante non è esclusa dalla presenza di un impianto di video-sorveglianza, che non può garantire l'immediata interruzione dell'azione criminosa. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Parole chiave

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responsabilità per i danni ambientali dubbi sull'imparzialità considerazioni di protezione ambientale asserzione difendibile dubbio circa il carattere di infrazione inosservanza delle norme sulla competenza

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARZILLO BRUNELLA nato a NAPOLI il 18/10/1983 avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

91)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da Brunella Garzillo avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale, per quanto concerne la sussistenza della contestata aggravante ex art. 625, n. 7, cod. pen., posto che i giudici di merito hanno motivatamente escluso che la bicicletta oggetto del tentativo di furto fosse parcheggiata all'interno di un "parco privato"; hanno, inoltre, congruamente affermato che la sussistenza della citata aggravante non è esclusa dalla presenza di un impianto di video-sorveglianza, che non può garantire l'immediata interruzione dell'azione criminosa. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 marzo 2023 Il Consi re estensore Il Presi