Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17756/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17756/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17756/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INGIACOMO MARINA nato a ATRI il 20/01/1952 avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. Il ricorso proposto da Marina Ingiacomo avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito, nella c.d. "doppia conforme", una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 c.p; Ordinanza — n. 17756/2023 — snpen · Corte di Cassazione: I giudici di merito hanno compiutamente accertato la responsabilità dell'imputata, sulla scorta della testimonianza resa da Roio Anastasia, che vedeva la prevenuta frugare nella borsa della persona offesa, da cui veniva sottratta la somma di 90 euro. Anche in ordine al trattamento sanzionatorio non sono rinvenibili nella sentenza impugnata vizi di manifesta illogicità idonei ad inficiare il percorso argomentativo della decisione. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Parole chiave

Generato dall'IA
asserzione difendibile impugnazione di decisioni amministrative impugnabilità della decisione di rinvio ritardo ingiustificato dell'azione penale decisione incidentale impugnabile azione di nullità del marchio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INGIACOMO MARINA nato a ATRI il 20/01/1952 avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

76)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da Marina Ingiacomo avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito, nella c.d. "doppia conforme", una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

I giudici di merito hanno compiutamente accertato la responsabilità dell'imputata, sulla scorta della testimonianza resa da Roio Anastasia, che vedeva la prevenuta frugare nella borsa della persona offesa, da cui veniva sottratta la somma di 90 euro. Anche in ordine al trattamento sanzionatorio non sono rinvenibili nella sentenza impugnata vizi di manifesta illogicità idonei ad inficiare il percorso argomentativo della decisione. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 marzo 2023 Il Con ere estensore Il Pr