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Ordinanza — n. 17755/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17755/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17755/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ZAROUALI ABDELJALIL nato il 09/09/1999 MOUTAOUKAIL MOHCINE nato il 04/08/1999 avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. I ricorsi di Zarouali Abdeljalil e Moutaouakil Mohcine avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, sono manifestamente infondati. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. I motivi in punto di responsabilità sono 121115115323Trigida inammissibili ex art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generici e aspecifici, non specificando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 17755/2023 — snpen · Corte di Cassazione: I ricorsi di Zarouali Abdeljalil e Moutaouakil Mohcine avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, sono manifestamente infondati. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. I motivi in punto di responsabilità sono 121115115323Trigida inammissibili ex art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generici e aspecifici, non specificando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata.

Parole chiave

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responsabilità penale partecipazione al reato verdetto di colpevolezza gravi addebiti penali scemata imputabilità responsabilità penale dei minori

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ZAROUALI ABDELJALIL nato il 09/09/1999 MOUTAOUKAIL MOHCINE nato il 04/08/1999 avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

54)

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi di Zarouali Abdeljalil e Moutaouakil Mohcine avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, sono manifestamente infondati. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. I motivi in punto di responsabilità sono 121115115323Trigida inammissibili ex art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generici e aspecifici, non specificando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata.

Le censure in punto di trattamento sanzionatorio attengono al merito delle valutazioni operate dai giudici milanesi, i quali hanno congruamente motivato sia il giudizio di equivalenza delle opposte circostanze, stante la gravità e le conseguenze lesive del fatto, sia in punto di determinazione della pena, peraltro molto contenuta. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 marzo 2023 Il Con re estensore Il