Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17753/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17753/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17753/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LALAJ MARJAN nato il 21/06/1998 GJOKA DORJAN nato il 01/06/1991 avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. I ricorsi di Gjoka Dorjan e Lalaj Marjan avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità degli stessi in ordine al reato di furto in abitazione di cui all'imputazione, sono manifestamente infondati. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. Il primo motivo proposto è ,JP-_gaiteslarci inammissibile ex art. 591, r comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico e aspecifico, non specificando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 133 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 17753/2023 — snpen · Corte di Cassazione: I ricorsi di Gjoka Dorjan e Lalaj Marjan avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità degli stessi in ordine al reato di furto in abitazione di cui all'imputazione, sono manifestamente infondati. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. Il primo motivo proposto è ,JP-_gaiteslarci inammissibile ex art. 591, r comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico e aspecifico, non specificando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata.

Parole chiave

Generato dall'IA
partecipazione al reato difesa penale gravi addebiti penali corresponsabilità della vittima testimonianza della vittima responsabilità penale dei minori

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 133 cod. pen
211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, )9 non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LALAJ MARJAN nato il 21/06/1998 GJOKA DORJAN nato il 01/06/1991 avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

50)

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi di Gjoka Dorjan e Lalaj Marjan avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità degli stessi in ordine al reato di furto in abitazione di cui all'imputazione, sono manifestamente infondati. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. Il primo motivo proposto è ,JP-_gaiteslarci inammissibile ex art. 591, r comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico e aspecifico, non specificando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata.

Quanto ai restanti motivi, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argonnentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale, per quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio. È appena il caso di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Sez. 6, sent. del 22 settembre 2003 n. 36382, Rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" vedi Sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. 3, sent. 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298).

Si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie, in cui il diniego delle attenuanti generiche nei confronti del Lalaj risulta motivato con l'assenza di elementi positivi in tal senso valorizzabili, avuto riguardo alla ravvisata gravità del reato, non occasionale e frutto di accurata pianificazione; quanto alla maggiore pena irrogata al Gjoka, essa è stata congruamente giustificata con la sua spiccata capacità a delinquere attestata dai precedenti a suo carico, secondo i criteri fissati dall'art. 133 cod. pen. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, )9 non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 marzo 2023 Il Con liere