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Ordinanza — n. 17751/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17751/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17751/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERABINO GIUSEPPE ANTONIO nato a SPINAZZOLA il 17/07/1969 avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. Il difensore di Giuseppe Antonio Cerabino ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione. Con dichiarazione pervenuta a questa Corte il 9.12023, l'imputato, per mezzo del suo difensore, ha dichiarato di rinunciare al ricorso; pertanto, la sua impugnazione va dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di cinquecento euro - stante la rinuncia all'impugnazione - a titolo di sanzione pecuniaria.

Regesto Legislator

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articolo 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 17751/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il difensore di Giuseppe Antonio Cerabino ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione. Con dichiarazione pervenuta a questa Corte il 9.12023, l'imputato, per mezzo del suo difensore, ha dichiarato di rinunciare al ricorso; pertanto, la sua impugnazione va dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di cinquecento euro - stante la rinuncia all'impugnazione - a titolo di sanzione pecuniaria.

Parole chiave

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censura dell'accertamento dei fatti errore giudiziario ordinanze probatorie revisione di una decisione carenza di credibilità oggettiva principio in dubio pro reo

Disposizioni normative citate

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articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di cinquecento euro - stante la rinuncia all'impugnazione - a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERABINO GIUSEPPE ANTONIO nato a SPINAZZOLA il 17/07/1969 avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

46)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il difensore di Giuseppe Antonio Cerabino ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione. Con dichiarazione pervenuta a questa Corte il 9.12023, l'imputato, per mezzo del suo difensore, ha dichiarato di rinunciare al ricorso; pertanto, la sua impugnazione va dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di cinquecento euro - stante la rinuncia all'impugnazione - a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 marzo 2023 re estensore Il