Italian appeal dismissed for being manifestly inadmissible due to generic and non-specific grounds under Article 591 of the Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Giuseppe Torraco manifestly inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against a lower court's finding of liability, but the appeal failed because its grounds were too general and did not specifically address the factual or legal arguments of the contested judgment. Consequently, the court ruled that the appeal violated the requirement for specific grievances under Article 591 of the Criminal Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.; An appeal is manifestly inadmissible if its grounds are entirely generic and non-specific, failing to specify the reasons of complaint in fact and law or to confront them with the arguments of the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORRACO GIUSEPPE nato a MILANO il 02/08/1985 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.
44)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso di Giuseppe Torraco avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici, anche in punto di trattamento sanzionatorio. I motivi proposti sono manifestamente inammissibili ex art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generici e aspecifici, non specificando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 11 16 marzo 2023 Il Consig estensore Il Presidente