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Ordinanza — n. 17749/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17749/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17749/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTRO BARRERA MARIO STEFAN nato il 28/10/1968 avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. Il ricorso proposto da Mario Stefan Castro Barrera avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché i motivi proposti attengono al merito della valutazione operata dalla Corte territoriale in punto di trattamento sanzionatorio, le cui argomentazioni sfuggono a rilievi di manifesta illogicità. Difatti i giudici milanesi, richiamando le considerazioni già svolte dal primo giudice in relazione alla sussistenza degli estremi di applicabilità della contestata recidiva, hanno sostanzialmente ribadito che i precedenti penali a carico del prevenuto, in relazione al fatto commesso, sono indicativi di una accresciuta pericolosità sociale del medesimo, secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 17749/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso proposto da Mario Stefan Castro Barrera avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché i motivi proposti attengono al merito della valutazione operata dalla Corte territoriale in punto di trattamento sanzionatorio, le cui argomentazioni sfuggono a rilievi di manifesta illogicità. Difatti i giudici milanesi, richiamando le considerazioni già svolte dal primo giudice in relazione alla sussistenza degli estremi di applicabilità della contestata recidiva, hanno sostanzialmente ribadito che i precedenti penali a carico del prevenuto, in relazione al fatto commesso, sono indicativi di una accresciuta pericolosità sociale del medesimo, secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Parole chiave

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esame di cassazione revisione della sentenza penale riconsiderazione impugnabilità della decisione di rinvio facoltà di astenersi dal testimoniare ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTRO BARRERA MARIO STEFAN nato il 28/10/1968 avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

42)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da Mario Stefan Castro Barrera avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché i motivi proposti attengono al merito della valutazione operata dalla Corte territoriale in punto di trattamento sanzionatorio, le cui argomentazioni sfuggono a rilievi di manifesta illogicità. Difatti i giudici milanesi, richiamando le considerazioni già svolte dal primo giudice in relazione alla sussistenza degli estremi di applicabilità della contestata recidiva, hanno sostanzialmente ribadito che i precedenti penali a carico del prevenuto, in relazione al fatto commesso, sono indicativi di una accresciuta pericolosità sociale del medesimo, secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 marzo 2023 Il Co re estensore All Pres