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Ordinanza — n. 17747/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to impermissible criticism of factual findings and evidence evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17747/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared Samuel Messonier's appeal inadmissible because it contained impermissible criticisms of the lower court's factual reconstruction and evidence assessment. The appellant argued for a different qualification of the crime and challenged the sentencing, but the appellate court had already provided a reasoned judgment based on sound inferential criteria. Consequently, the court ruled that these issues fall exclusively within the competence of the trial judge, upholding the original decision.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they contain criticisms regarding the reconstruction of facts, the evaluation of evidence, or the appreciation of the material probative, as these matters belong exclusively to the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual reconstruction evidence evaluation court of first instance criminal liability riesame dell'entità pena minaccia nel diritto penale revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
Art. 133 cod. pen.
Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha congruamente seguito i criteri indicati dall'art. 133 cod. pen., irrogando una pena prossima ai valori edittali minimi.
art. 133 cod. pen
Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha congruamente seguito i criteri indicati dall'art. 133 cod. pen., irrogando una pena prossima ai valori edittali minimi.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSONIER SAMUEL nato a FIRENZE il 02/10/1980 avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

39)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da Samuel Messonier avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito, nella c.d. "doppia conforme", una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

In particolare, è stata motivatamente disattesa la richiesta difensiva di riqualificazione del fatto nell'ipotesi del tentativo, avendo i giudici accertato l'asportazione dall'abitazione delle persone offese di oggetti di valore. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha congruamente seguito i criteri indicati dall'art. 133 cod. pen., irrogando una pena prossima ai valori edittali minimi. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 marzo 2023 I