Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17744/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17744/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17744/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GIGIONEA PETRONELA nato il 09/05/1996 GIGIONEA ELENA nato il 06/10/1978 avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; a,, N. I ricorsi proposti da Elena Gigionea e Petronela Gigionea (e le conclusioni scritte depositate) avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato loro ascritto sono inammissibili, perché i motivi proposti sono del tutto generici e aspecifici, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata, la quale ha peraltro irrogato alle imputate una pena pari al minimo edittale, come tale non suscettibile di riduzione. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 c.p; Ordinanza — n. 17744/2023 — snpen · Corte di Cassazione: I ricorsi proposti da Elena Gigionea e Petronela Gigionea (e le conclusioni scritte depositate) avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato loro ascritto sono inammissibili, perché i motivi proposti sono del tutto generici e aspecifici, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata, la quale ha peraltro irrogato alle imputate una pena pari al minimo edittale, come tale non suscettibile di riduzione. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Parole chiave

Generato dall'IA
altri capi d'accusa partecipazione al reato scemata imputabilità corresponsabilità della vittima membro della famiglia doppia punibilità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GIGIONEA PETRONELA nato il 09/05/1996 GIGIONEA ELENA nato il 06/10/1978 avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; a,, N.

24)

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi proposti da Elena Gigionea e Petronela Gigionea (e le conclusioni scritte depositate) avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato loro ascritto sono inammissibili, perché i motivi proposti sono del tutto generici e aspecifici, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata, la quale ha peraltro irrogato alle imputate una pena pari al minimo edittale, come tale non suscettibile di riduzione. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 marzo 202