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Ordinanza — n. 17740/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17740/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17740/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VISNIOVAIA LILIANA nato il 16/12/1979 avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. Liliana Visniovaia, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione relativamente al riconoscimento dell'ipotesi di reato più lieve rispetto a quello di cui alla lett.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 17740/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Parole chiave

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responsabilità del locatore prova della proprietà stato della cosa locata locazione abitativa valore locativo immobile occupato

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VISNIOVAIA LILIANA nato il 16/12/1979 avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

2)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Liliana Visniovaia, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione relativamente al riconoscimento dell'ipotesi di reato più lieve rispetto a quello di cui alla lett.

c) dell'art. 186 cod. strada di cui all'imputazione. Il ricorso è inammissibile, perché reiterativo di censure già adeguatamente vagliate e disattese dalla sentenza impugnata con corretti argomenti giuridici. In particolare, la ricorrente ripropone la questione riguardante l'asserita inattendibilità dei risultati dell'esame etilometrico effettuato a distanza di circa tre ore dal momento in cui era avvenuto il sinistro; ma non considera che, sul punto, i giudici di merito hanno esaurientemente e logicamente motivato nel senso che, sulla scorta dell'esito dell'alcoltest, della testimonianza del Mamone (secondo cui l'imputata era in evidente stato di ebbrezza alcolica) e della circostanza che la prevenuta, dopo l'incidente, non si era allontanata dal luogo del sinistro, la condizione di ebbrezza alcolica della medesima al momento del fatto - secondo i valori riscontrati dal test - poteva ritenersi pacificamente accertata.

Inoltre, la decisione ha ribadito il condivisibile principio per cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, in presenza di un accertamento strumentale del tasso alcolemico conforme alla previsione normativa, grava sull'imputato l'onere di dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell'accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato, fermo restando che non integra circostanza utile a tal fine il solo intervallo temporale intercorrente tra l'ultimo atto di guida e l'espletamento dell'accertamento (cfr. Sez. 4, n. 50973 del 05/07/2017, Rv. 271532 - 01).

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend