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Ordinanza — n. 17739/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for transfer of trial due to lack of concrete evidence of local bias.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17739/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared Antonio Poli's request to transfer the trial inadmissible. Poli argued that the proceedings would be disturbed because one of the victims works in the prosecutor's office in Ascoli Piceno, potentially compromising judicial impartiality. The court rejected this claim, ruling that mere employment of a victim in the judicial administration does not constitute a 'grave local situation' requiring a transfer of jurisdiction.

Regesto Legislator

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Art. 50 c.p.p.; Art. 51 c.p.p.: The request for transfer of jurisdiction is exceptional and requires a concrete danger to impartiality caused by an external local abnormality, not merely the professional affiliation of a party to the judicial administration.

Parole chiave

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transfer of jurisdiction grave local situation judicial impartiality prosecutor's office inadmissible appeal natural judge principle concrete danger rinvio del dibattimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 50 c.p.p.
Art. 51 c.p.p.
Corte cost., n. 186 del 13/06/2000

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 24050 del 18/12/2017, Ierbulla
Sez. 6, n. 29413 del 06/06/2018, Boccalatte
Sez. 6, n. 29413 del 06/06/2018, Boccalatte, Rv.
Sez. 5, n. 14707 del 06/03/2019, Di Lorenzo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: POLI ANTONIO nato a ASCOLI PICENO il 19/08/1960 avverso l'ordinanza del 11/01/2023 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Antonio Poli, a mezzo del suo difensore, avanza istanza di rimessione del processo pendente dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno in relazione ai reati di cui agli artt. 629, 353 e 341-bis cod. pen. Secondo il ricorrente lo svolgimento del processo sarebbe turbato da gravi situazioni locali, in particolare la difesa segnala che una delle persone offese dei reati rubricati (Laura Celani) fa parte della segreteria di un Sostituto Procuratore della Repubblica del Tribunale di Ascoli Piceno, circostanza che potrebbe influenzare la serenità ed imparzialità di giudizio dell'organo giudicante in considerazione delle limitate dimensioni del Tribunale di Ascoli Piceno.

In data 28 febbraio 2023 il difensore delle parti civili Laura Celani, Tonino Celani e Oliver Oddi ha depositato memoria con la quale chiede dichiararsi l'inammissibilità dell'istanza di rimessione. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Il Collegio intende dare seguito al principio di diritto secondo cui l'istituto della rimessione ha carattere eccezionale, implicando una deroga al principio del giudice naturale precostituito per legge e, come tale, comporta la necessità di un'interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la translatio iudicii.

Ne consegue che, da un lato, per grave situazione locale deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo e, dall'altro, che i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa (Sez. 3, n. 24050 del 18/12/2017, Ierbulla, Rv. 273116 - 01;

Sez. 6, n. 29413 del 06/06/2018, Boccalatte, Rv. 273560 - 01). Nella specie, invece, il ricorrente altro non ha rappresentato se non le proprie perplessità, per il sereno svolgimento del processo, derivanti dal rivestire la persona offesa la qualifica di collaboratore di segreteria presso la Procura della Repubblica di Ascoli Piceno mentre nessun elemento concreto è stato addotto, per potersi ritenere turbato lo svolgimento del processo a carico del Poli ovvero condizionato nel suo esito con conseguente manifesta infondatezza della doglianza (vedi Sez. 5, n. 14707 del 06/03/2019, Di Lorenzo, Rv. 275097 - 01:

«In tema di rinnessione del processo, il fatto che le persone offese siano funzionari di cancelleria dell'ufficio giudiziario chiamato a celebrare il processo non integra di per sé il presupposto della grave situazione locale esterna alla dialettica processuale, capace di determinare un pericolo concreto di non imparzialità del giudice o di pregiudizio per la libera determinazione delle parti del processo»). Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen