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Ordinanza — n. 17738/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17738/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17738/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FLORIANI SERGIO nato a CITTADELLA il 19/02/1955 avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 22 aprile 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Padova, pronunciata in data 7 gennaio 2020, nei confronti di Sergio Floriani, condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 640 e 494 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità, è privo di concreta specificità e volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie mediante criteri diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranea al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 17738/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 640 e 494 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità, è privo di concreta specificità e volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie mediante criteri diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranea al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Parole chiave

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perseguimento penale per truffa corruzione nell'esecuzione forzata concussione infrazione molto grave traffico grave di stupefacenti traffico di influenze illecite
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FLORIANI SERGIO nato a CITTADELLA il 19/02/1955 avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 22 aprile 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Padova, pronunciata in data 7 gennaio 2020, nei confronti di Sergio Floriani, condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 640 e 494 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità, è privo di concreta specificità e volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie mediante criteri diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranea al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), i quali hanno adeguatamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si veda pag. 5 sull'identificazione dell'imputato alla luce delle attendibili dichiarazioni della persona offesa e degli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria in ordine alla riconducibilità all'imputato del furgone guidato dal truffatore); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7