Cassation appeal dismissed as inadmissible due to specific lack of reasoning in criminal responsibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Giulia Verbanovic inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant argued for specific reasoning regarding criminal responsibility, but the court found the appeal lacked the required specificity and was based solely on factual re-evaluation. Consequently, the court ruled that appellate judges correctly explained their conviction without needing further factual review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation must be specific and reasoned; generic appeals challenging factual findings or requesting a new evaluation of facts are inadmissible as they exceed the Court's powers of legal review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERBANOVIC GIULIA nato a MILANO il 31/05/1995 avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Genova, con sentenza del 30 maggio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Imperia, pronunciata in data 2 aprile 2019, nei confronti di Giulia Verbanovic, condannata alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di penale responsabilità, è aspecifico ed articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al dì fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623). Ciò premesso va evidenziato che i giudici di appello hanno esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (vedi pag. 4 della sentenza impugnata in ordine alla prova della disponibilità della merce ricettata da parte della ricorrente ed alla mancata indicazione di una giustificazione plausibile in ordine alla provenienza dei beni di provenienza delittuosa); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7