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Ordinanza — n. 17734/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as specific and inadmissible due to lack of legal argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17734/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Huseini Idriz inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a different factual reconstruction regarding mitigated attempted theft and statutory leniency, but the court found these arguments aspecific and legally unsupported. Consequently, the lower court's refusal to recognize the attenuated offense was upheld because the appeal failed to engage with the established legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 62, n. 4 cod. pen.: Appeals must be specific and legally grounded; aspecific arguments regarding alternative fact reconstructions or statutory leniency are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal specificity requirement mitigated attempted theft statutory leniency court costs and fine ricettazione prove acquisite illegalmente fine di indebito profitto

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
La Corte di appello di Firenze, con sentenza emessa in data 8 marzo 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Firenze, pronunciata il 2 marzo 2018, nei confronti di Idriz Huseini, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod.
Art. 62, n. 4 cod. pen.
Considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi di ricettazione attenuata e dell'attenuante di cui all'art. 62, n.
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
Il ricorrente invoca un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici di merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico
280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv.
Corte cost., n. 186 del 13/06/2000
art. 648 cod. pen
La Corte di appello di Firenze, con sentenza emessa in data 8 marzo 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Firenze, pronunciata il 2 marzo 2018, nei confronti di Idriz Huseini, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
Il ricorrente invoca un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici di merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico
280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv.
Corte cost., n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUSEINI IDRIZ nato il 31/07/1986 avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Firenze, con sentenza emessa in data 8 marzo 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Firenze, pronunciata il 2 marzo 2018, nei confronti di Idriz Huseini, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi di ricettazione attenuata e dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., sono aspecifici e non consentiti.

Il ricorrente invoca un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici di merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623), i quali hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni che li hanno indotti a non riconoscere la particolare tenuità del fatto e la speciale tenuità del danno «in virtù del danno patrimoniale cagionato, trattandosi di un motoveicolo del valore di circa euro 700» (pag. 4 della sentenza impugnata), argomentazioni con le quali i ricorrenti non si confrontano con conseguente aspecificità del ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass