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Ordinanza — n. 17733/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17733/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17733/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORRI MARIA GRAZIA nato a PRATO il 20/04/1958 avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 6 maggio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Firenze, pronunciata in data 24 luglio 2017, nei confronti di Maria Grazia Sorri, condannata alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancanza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione, è reiterativo ed aspecifico poiché non si confronta criticamente con le argomentazioni, esenti da vizi logici e giuridici, della Corte territoriale, la quale, conformandosi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (vedi Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120- 01; da ultimo Sez. 2, n. 26881 del 25/05/2022, Difranco, non massimata), ha desunto il dolo del reato di ricettazione dalla natura della res ricettata e dal fatto che l'imputata non ha fornito una giustificazione plausibile in ordine alla provenienza dei beni di provenienza delittuosa rinvenuti nella sua disponibilità (si veda, in proposito, pag. 3 della sentenza impugnata) ed ha affermato l'irrilevanza dell'effettivo conseguimento del profitto da parte della ricorrente (Sez. 2, n. 35239 del 08/07/2021, D'Agnillo, Rv. 281962;

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 17733/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 648 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancanza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione, è reiterativo ed aspecifico poiché non si confronta criticamente con le argomentazioni, esenti da vizi logici e giuridici, della Corte territoriale, la quale, conformandosi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (vedi Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120- 01; da ultimo Sez. 2, n. 26881 del 25/05/2022, Difranco, non massimata), ha desunto il dolo del reato di ricettazione dalla natura della res ricettata e dal fatto che l'imputata non ha fornito una giustificazione plausibile in ordine alla provenienza dei beni di provenienza delittuosa rinvenuti nella sua disponibilità (si veda, in proposito, pag. 3 della sentenza impugnata) ed ha affermato l'irrilevanza dell'effettivo conseguimento del profitto da parte della ricorrente (Sez. 2, n. 35239 del 08/07/2021, D'Agnillo, Rv. 281962;

Parole chiave

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contraffazione di merci acquisto fraudolento origine delle merci frode fiscale in materia doganale prezzo d'acquisto buona fede

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 6 maggio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Firenze, pronunciata in data 24 luglio 2017, nei confronti di Maria Grazia Sorri, condannata alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORRI MARIA GRAZIA nato a PRATO il 20/04/1958 avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 6 maggio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Firenze, pronunciata in data 24 luglio 2017, nei confronti di Maria Grazia Sorri, condannata alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancanza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione, è reiterativo ed aspecifico poiché non si confronta criticamente con le argomentazioni, esenti da vizi logici e giuridici, della Corte territoriale, la quale, conformandosi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (vedi Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120- 01; da ultimo Sez. 2, n. 26881 del 25/05/2022, Difranco, non massimata), ha desunto il dolo del reato di ricettazione dalla natura della res ricettata e dal fatto che l'imputata non ha fornito una giustificazione plausibile in ordine alla provenienza dei beni di provenienza delittuosa rinvenuti nella sua disponibilità (si veda, in proposito, pag. 3 della sentenza impugnata) ed ha affermato l'irrilevanza dell'effettivo conseguimento del profitto da parte della ricorrente (Sez. 2, n. 35239 del 08/07/2021, D'Agnillo, Rv. 281962;

Sez. 2, n. 45071 del 14/10/2021, Zaniolo, Rv. 282508). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa