Italian Court dismisses appeal as specific because criminal recidivism reasoning is adequate and logical.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the lack of specificity regarding the alleged violation of Article 99 of the Penal Code. The appellant argued for vitiating the lower court's reasoning, but the court found the territorial court's assessment of criminal progression and increasing danger to be logical and coherent with procedural records. Consequently, the court rejected the appeal as specific and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 99, comma 4, cod. pen.; An appeal is inadmissible if it is aspecific because the lower court's reasoning regarding criminal progression and recidivism is logical, coherent, and free of illogicality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI CESARE VALENTINO nato a PALERMO il 09/02/1989 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 7 luglio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Palermo, pronunciata in data 13 aprile 2021, nei confronti di Valentino Di Cesare, condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 110, 337 e 648 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione all'art. 99, quarto comma, cod. pen., è aspecifico. La Corte territoriale, con motivazione adeguata, logica e coerente con le risultanze processuali e, quindi, insindacabile in sede di legittimità, ha correttamente valutato come la progressione criminosa resa palese dalla pluralità di delitti posti in essere dall'imputato renda evidente la presenza di una pericolosità ingravescente di cui la commissione del delitto de quo è dimostrazione ulteriore (vedi pag. 4 della sentenza impugnata), fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità e conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento della recidiva.
La replica contenuta nel ricorso si limita a negare tali circostanze, contro l'evidenza della loro sussistenza con conseguente aspecificità del ricorso. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 m