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Ordinanza — n. 17728/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17728/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17728/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ZIZZA FRANCESCO nato a PALERMO il 15/04/1981 ZIZZA GIOVAN BATTISTA nato a PALERMO il 16/10/1984 avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 17728/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 22 marzo 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Palermo, pronunciata in data 11 luglio 2018, nei confronti di Giovan Battista Zizza e Francesco Zizza, condannati alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 81, 110, 633 e 639-bis cod. pen. Considerato che i ricorsi, presentati con unico atto, con il quale si deducono vizi motivazionali in tema di responsabilità, sono privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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violazione delle norme zonali violazione dell'ordine pubblico zona inquinata spazio pubblico zona per edifici e impianti pubblici reati contro la pubblica autorità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ZIZZA FRANCESCO nato a PALERMO il 15/04/1981 ZIZZA GIOVAN BATTISTA nato a PALERMO il 16/10/1984 avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 22 marzo 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Palermo, pronunciata in data 11 luglio 2018, nei confronti di Giovan Battista Zizza e Francesco Zizza, condannati alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 81, 110, 633 e 639-bis cod. pen. Considerato che i ricorsi, presentati con unico atto, con il quale si deducono vizi motivazionali in tema di responsabilità, sono privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen.; i ricorrenti, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, si limitano a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un reale nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito, così venendo meno all'onere di specificità che grava i ricorrenti (vedi Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822-01; Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112). rilevato, dunque, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 ma