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Ordinanza — n. 17725/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and lack of specific factual criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17725/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Gianni Siciliano inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Siciliano argued for procedural flaws in the appellate court's handling of his criminal liability and the denial of general mitigating circumstances. The court rejected these claims because the appeal grounds were too generic and failed to provide specific, critical arguments against the lower court's detailed factual findings regarding the defendant's criminal capacity.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is merely a reproduction of already examined criticisms or if it fails to explicitly articulate and argue specific grounds against the lower court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of specific criticism criminal liability mitigating circumstances procedural defect court costs prova informatica

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Corte cost., n. 186 del 13/06/2000
art. 640 cod. pen
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 5 maggio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Agrigento, pronunciata in data 26 febbraio 2021, nei confronti di Gianni Siciliano, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 640 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano
Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B.
236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv.
Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SICILIANO GIANNI nato a COSENZA il 27/03/1982 avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 5 maggio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Agrigento, pronunciata in data 26 febbraio 2021, nei confronti di Gianni Siciliano, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. Ritenuto che il primo motivo, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di prova della penale responsabilità, difettando di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), risulta essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti logici e giuridici, dai giudici del merito (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 in ordine alla materiale disponibilità della postepay utilizzata per commettere il reato ed alla corrispondenza temporale tra i prelievi effettuati dall'imputato nonché quanto argomentato dai giudici di appello in ordine alla inverosimiglianza della giustificazione fornita dal SICILIANO); considerato che il secondo motivo è generico ed aspecifico non risultando esplicitamente enunciati e argomentati rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, l'intensa capacità criminale del ricorrente desumibile dai numerosi precedenti penali (vedi pag. 4 della sentenza impugnata). Deve esser, peraltro, ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01;

Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec