Italian Court dismisses appeals against appellate sentencing agreements for generic legal qualification challenges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Mauro Tomasetti and Vincenzo Pugliese inadmissible regarding their sentencing agreement. The appellants argued that the appellate court's re-determination of the penalty was legally flawed, but the court found their objections generic and lacking specific legal grounds. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay court costs and fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Appeals against appellate sentencing agreements are inadmissible if they merely challenge the legal qualification of the facts without specific legal arguments, as the parties' agreement implies a waiver of further litigation on such points.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TOMASSETTI MAURO nato a ROMA il 24/02/1984 PUGLIESE VINCENZO nato a ROMA il 23/01/1985 avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; n
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 6 maggio 2022, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Roma, pronunciata in data 25 maggio 2018, ha rideterminato in mesi 6 di reclusione ed euro 200,00 di multa la pena irrogata dal primo giudice nei confronti di Vincenzo Pugliese, pena aggiunta in continuazione a quella applicata dal Tribunale di Roma con sentenza emessa in data 12/04/2016. La Corte territoriale ha, inoltre, accolto il concordato proposto dalle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. e per l'effetto applicato a Mauro Tomas'etti la pena di mesi 6 di reclusione ed euro 200,00 di multa, pena aggiunta in continuazione a quella applicata dal Tribunale di Roma con sentenza emessa in data 12/04/2016.
Considerato che il ricorso presentato dall'imputato Tomasetti è dedotto per motivi non consentiti avendo ad oggetto la contestazione della qualificazione giuridica del fatto. Va, in proposito, ribadito il principio di diritto elaborato da questa Corte secondo cui deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, proposto avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., qualora lo stesso sia genericamente fondato sull'inesattezza della qualificazione giuridica del fatto (vedi Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 - 01:
«E' inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale»; ritenuto che l'unica censura del ricorso presentato dal coimputato Pugliese, con la quale si deducono vizi motivazionali in punto di prova della penale responsabilità, è del tutto generico ed aspecifico in quanto privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, pertanto, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112); rilevato, dunque, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i