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Ordinanza — n. 17722/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17722/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17722/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SINGEORZAN ILIAZ nato il 27/08/1981 avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 8 luglio 2022, ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino, pronunciata il 13 aprile 2021, nei confronti di Iliaz Singeorzan, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 56 e 628, secondo comma, cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e i vizi motivazionali in relazione agli artt. 56, 62-bis e 133 cod. pen. è aspecifico e non consentito dalla legge in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non è frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico; la Corte territoriale ha adeguatamente motivato in ordine alla congruità della pena, individuata in misura inferiore alla media edittale, in ragione della modalità di realizzazione del fatto e della notevole capacità criminale (vedi pag. 3 della sentenza impugnata), elementi con i quali il ricorso ha omesso di confrontarsi con conseguente difetto di specificità del ricorso.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 17722/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Deve esser, in proposito, ribadito il principio di diritto secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, nell'osservanza dei criteri stabiliti dagli artt. 133 e 133-bis cod. pen., è sufficiente che richiami la gravità del reato o la capacità a delinquere dell'imputato con espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena, diversamente dal caso di specie, sia di gran lunga superiore alla misura media edittale (cfr.

Parole chiave

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tentata rapina reato di coazione rapina qualificata risarcimento per atto illecito istigazione e aiuto al suicidio saccheggio
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SINGEORZAN ILIAZ nato il 27/08/1981 avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 8 luglio 2022, ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino, pronunciata il 13 aprile 2021, nei confronti di Iliaz Singeorzan, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 56 e 628, secondo comma, cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e i vizi motivazionali in relazione agli artt. 56, 62-bis e 133 cod. pen. è aspecifico e non consentito dalla legge in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non è frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico; la Corte territoriale ha adeguatamente motivato in ordine alla congruità della pena, individuata in misura inferiore alla media edittale, in ragione della modalità di realizzazione del fatto e della notevole capacità criminale (vedi pag. 3 della sentenza impugnata), elementi con i quali il ricorso ha omesso di confrontarsi con conseguente difetto di specificità del ricorso.

Deve esser, in proposito, ribadito il principio di diritto secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, nell'osservanza dei criteri stabiliti dagli artt. 133 e 133-bis cod. pen., è sufficiente che richiami la gravità del reato o la capacità a delinquere dell'imputato con espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena, diversamente dal caso di specie, sia di gran lunga superiore alla misura media edittale (cfr.

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,