Cassation court dismisses appeal for lack of specific legal grounds and references to the lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Alessandro Petracchini inadmissible due to its generic nature. The appellant challenged the confirmation of his conviction for theft but failed to cite specific legal grounds or reference the lower court's reasoning. Consequently, the court could not exercise its supervisory role and ordered the dismissal along with a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal must be specific and cite the relevant legal grounds and the lower court's reasoning; otherwise, it is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRACCHINI ALESSANDRO nato a VERCELLI il 14/06/1972 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Torino, con sentenza del 22 settembre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Vercelli, pronunciata in data 7 aprile 2021, nei confronti di Alessandro Petracchini, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., è del tutto generico ed aspecifico in quanto privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, pertanto, non consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112); rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 marzo