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Ordinanza — n. 17719/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses generic appeal for lack of specific legal grounds and specific references to the contested act's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17719/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Mario Repaci and Caterina De Filippo inadmissible due to a lack of specific legal grounds. The appellants submitted a single, generic complaint alleging motivational defects without pinpointing the exact legal errors or referencing specific passages in the lower court's decision. Consequently, the court ruled that it could not exercise its supervisory power over the contested judgment, leading to the dismissal of the appeals and a fine for the appellants.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals must be specific and grounded in precise legal arguments; generic complaints lacking references to the contested act's reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeals lack of specific grounds generic complaints motivational defects supervisory power procedural requirements Cassazione ordinanza ripetizione dell'indebito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta
Corte cost., n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: REPACI MARIO nato a REGGIO CALABRIA il 08/02/1951 DE FILIPPO CATERINA nato a VIBONATI il 15/10/1958 avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Torino, con sentenza del 28 aprile 2022, parzialmente riformando, in punto di pena e benefici di legge, la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, pronunciata in data 13 febbraio 2020, nei confronti di Mario Repaci e Caterina De Filippo, ha confermato la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 110 e 644 cod. pen. Considerato che l'unico motivo dei ricorsi, presentati con unico atto, con il quale si deducono vizi motivazionali del provvedimento impugnato, è del tutto generico ed aspecifico in quanto privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti i ricorsi e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, pertanto, non consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 mar