Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17715/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17715/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17715/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCANI MASSIMO nato a MONCALIERI il 04/11/1958 avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; La Corte di appello di Torino, con sentenza del 27 settembre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Torino, pronunciata in data 4 marzo 2020, nei confronti di Massimo Biancani, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente eccepisce la mancata riqualificazione giuridica nel fatto nel reato meno grave di cui all'art. 641 cod. pen., è aspecifico e non consentito dalla legge in quanto fondato sulla prospettazione di una ricostruzione alternativa dei fatti oggetto di giudizio, non perseguibile nel giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 640 cod. pen, art. 641 cod. pen; Ordinanza — n. 17715/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 640 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente eccepisce la mancata riqualificazione giuridica nel fatto nel reato meno grave di cui all'art. 641 cod. pen., è aspecifico e non consentito dalla legge in quanto fondato sulla prospettazione di una ricostruzione alternativa dei fatti oggetto di giudizio, non perseguibile nel giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Parole chiave

Generato dall'IA
contraffazione di merci reato economico riciclaggio di denaro aggravato false indicazioni su attività commerciali abuso di un impianto per l'elaborazione di dati traente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 640 cod. pen
La Corte di appello di Torino, con sentenza del 27 settembre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Torino, pronunciata in data 4 marzo 2020, nei confronti di Massimo Biancani, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 640 cod. pen.
art. 641 cod. pen
Considerato che l'unico motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente eccepisce la mancata riqualificazione giuridica nel fatto nel reato meno grave di cui all'art. 641 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCANI MASSIMO nato a MONCALIERI il 04/11/1958 avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Torino, con sentenza del 27 settembre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Torino, pronunciata in data 4 marzo 2020, nei confronti di Massimo Biancani, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente eccepisce la mancata riqualificazione giuridica nel fatto nel reato meno grave di cui all'art. 641 cod. pen., è aspecifico e non consentito dalla legge in quanto fondato sulla prospettazione di una ricostruzione alternativa dei fatti oggetto di giudizio, non perseguibile nel giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623). I giudici di appello hanno correttamente sussunto il fatto nell'ipotesi di cui all'art. 640 cod. pen. in considerazione degli artifici e raggiri posti in essere dall'imputato - spendita del nome di una società già dichiarata fallita e consegna in pagamento di un assegno tratto su banca estera- con motivazione coerente con le risultanze istruttorie ed ineccepibile in punto di logica (pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7