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Ordinanza — n. 17713/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against conviction for fraud and deception as lacking specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17713/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by Zelante and Giglio inadmissible, upholding their convictions for fraud and deception. The appellants argued the lower courts erred in fact-finding and failed to consider mitigating circumstances, but the Court found these arguments too generic and lacking concrete specificity. The decision rests on the principle that appellate review cannot re-evaluate evidence or substitute its own reasoning for that of the trial judges.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 595 c.p.: Appeals against criminal judgments are inadmissible when they lack concrete specificity and merely attempt to re-evaluate evidence or propose alternative fact constructions outside the scope of appellate review.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of concrete specificity fraud and deception conviction appellate review limits generic mitigating circumstances Italian criminal procedure Corte di Cassazione censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 595 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico
280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv.
Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F.
271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S.
281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv.
Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Corte cost., n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ZELANTE DANIELE nato a CATANIA il 04/11/1974 GIGLIO MASSIMILIANO nato a TORINO il 28/06/1971 avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; %..

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Torino, con sentenza del 22 giugno 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Torino, pronunciata in data 8 gennaio 2019, nei confronti di Daniele Zelante e Massimiliano Giglio, condannati alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 110 e 640 cod. pen. Considerato che il primo motivo di impugnazione, con il quale i ricorrenti lamentano l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudicanti, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), i quali hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si veda pag. 5 sulla condotta decettiva degli imputati, consistita nell'aver prospettato una situazione migliore di quella effettiva, nell'aver maliziosamente serbato il silenzio sulla posizione debitoria nei confronti dei fornitori nonché nell'aver inserito, nel contratto di affitto, dichiarazioni non veritiere); ritenuto che l'ulteriore censura è aspecifica non risultando esplicitamente enunciati e argomentati rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, la gravità dei fatti, l'assenza di resipiscenza e la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pagg. 6 e 7 della sentenza di primo grado). Deve esser, peraltro, ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693;

Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso, il 7