Italian Court dismisses appeal as specific due to lack of precise legal critique of lower court decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Vincenzo Giannicchedda Mela's appeal inadmissible for failing to provide a specific legal critique of the appellate court's judgment. The appellant argued for a violation of law regarding the presumed criminal origin of seized items, but the court found the argument too general and lacking in precise reasoning against the lower court's factual findings. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine for the procedural fault.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal must contain a specific critique of the contested decision; generic arguments lacking a precise legal attack result in inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANNICCHEDDA MELA VINCENZO nato a SASSARI il 30/11/1992 avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, con sentenza del 7 aprile 2022, parzialmente riformando, in punto di trattamento circostanziale e sanzionatorio, la decisione del Tribunale di Sassari, pronunciata in data 23 giugno 2017, nei confronti di Vincenzo Giannithedda Mela, ha confermato la condanna in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 648 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione alla mancata dimostrazione del delitto presupposto del delitto di ricettazione, è aspecifico, difettando di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521); rilevato che la Corte territoriale, con motivazione ineccepibile in punto di logica, ha desunto la provenienza delittuosa dei beni rinvenuti nella disponibilità degli imputati dalla natura e delle caratteristiche degli stessi, trattandosi di cavi destinati all'illuminazione pubblica, e dalla circostanza che i correi sono stati colti nell'atto di "spellare" i cavi, condotta ritenuta incompatibile con un legittimo acquisto sulla base di condivisibili massime di esperienza (vedi pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il