Ordinanza — n. 17710/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZITO SAVERIO nato a LOCRI il 08/01/1990 avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;RITENUTO IN FATTO E La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza del 30 giugno 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Locri, pronunciata in data 21 maggio 2021, nei confronti di Saverio Zito, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. Considerato che il ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e i vizi motivazionali in punto di responsabilità e, in particolare, il ricorso alla motivazione per relationem, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni del tutto generiche, senza il necessario confronto con la motivazione dell'atto impugnato, per come integrato dalle richiamate e confermate argomentazioni del primo giudice, nonché in assenza della puntuale indicazione del contenuto e della decisività delle questioni che si assumono irrisolte (Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2015, B., Rv. 264879) e che, pertanto, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112); rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 640 cod. pen, art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 17710/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 640 cod. pen. Considerato che il ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e i vizi motivazionali in punto di responsabilità e, in particolare, il ricorso alla motivazione per relationem, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni del tutto generiche, senza il necessario confronto con la motivazione dell'atto impugnato, per come integrato dalle richiamate e confermate argomentazioni del primo giudice, nonché in assenza della puntuale indicazione del contenuto e della decisività delle questioni che si assumono irrisolte (Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2015, B., Rv. 264879) e che, pertanto, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112); rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZITO SAVERIO nato a LOCRI il 08/01/1990 avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza del 30 giugno 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Locri, pronunciata in data 21 maggio 2021, nei confronti di Saverio Zito, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. Considerato che il ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e i vizi motivazionali in punto di responsabilità e, in particolare, il ricorso alla motivazione per relationem, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni del tutto generiche, senza il necessario confronto con la motivazione dell'atto impugnato, per come integrato dalle richiamate e confermate argomentazioni del primo giudice, nonché in assenza della puntuale indicazione del contenuto e della decisività delle questioni che si assumono irrisolte (Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2015, B., Rv. 264879) e che, pertanto, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112); rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 marzo