Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17709/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17709/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17709/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADDARI VLADIMIR nato il 15/02/1984 avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; La Corte di appello di Torino, con sentenza del 3 ottobre 2022, ha confermato la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, pronunciata in data 26 novembre 2021, nei confronti di Vladimir Addari, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 628 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., è del tutto generico in quanto privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, pertanto, non consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112); rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 628 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 17709/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 marzo 2023.

Parole chiave

Generato dall'IA
prova informatica luogo del reato alibi testimone a discarico reato di pirateria della strada difesa penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 628 cod. pen
La Corte di appello di Torino, con sentenza del 3 ottobre 2022, ha confermato la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, pronunciata in data 26 novembre 2021, nei confronti di Vladimir Addari, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 628 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADDARI VLADIMIR nato il 15/02/1984 avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Torino, con sentenza del 3 ottobre 2022, ha confermato la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, pronunciata in data 26 novembre 2021, nei confronti di Vladimir Addari, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 628 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., è del tutto generico in quanto privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, pertanto, non consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112); rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 marzo 2023.