Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17708/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17708/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17708/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DORNEA DANIEL DEAN nato il 11/08/1975 avverso la sentenza del 08/09/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; La Corte di appello di Genova, con sentenza emessa in data 8 settembre 2022, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di La Spezia, pronunciata il 24 gennaio 2019, nei confronti di Daniel Dean Dornea, ha assolto l'imputato per la ricettazione commessa in danno del supermercato Carrefour e, riducendo per l'effetto la pena, ha confermato la condanna per la ricettazione dei beni provento di furto ai danni del supermercato Coop. Considerato che l'unico motivo del ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione alla determinazione della pena, è privo di concreta specificità e comunque manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 e Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243), in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda pag. 5 sulla congruità della pena irrogata, individuata in misura inferiore alla media edittale in ragione dell'entità del danno e della negativa capacità a delinquere del reo, desunta dai numerosissimi precedenti penali); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17708/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che l'unico motivo del ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione alla determinazione della pena, è privo di concreta specificità e comunque manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 e Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243), in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda pag. 5 sulla congruità della pena irrogata, individuata in misura inferiore alla media edittale in ragione dell'entità del danno e della negativa capacità a delinquere del reo, desunta dai numerosissimi precedenti penali); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

Parole chiave

Generato dall'IA
origine delle merci contraffazione di merci ricettazione prove acquisite illegalmente confisca dei proventi di reato accuse di truffa
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DORNEA DANIEL DEAN nato il 11/08/1975 avverso la sentenza del 08/09/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Genova, con sentenza emessa in data 8 settembre 2022, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di La Spezia, pronunciata il 24 gennaio 2019, nei confronti di Daniel Dean Dornea, ha assolto l'imputato per la ricettazione commessa in danno del supermercato Carrefour e, riducendo per l'effetto la pena, ha confermato la condanna per la ricettazione dei beni provento di furto ai danni del supermercato Coop. Considerato che l'unico motivo del ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione alla determinazione della pena, è privo di concreta specificità e comunque manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 e Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243), in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda pag. 5 sulla congruità della pena irrogata, individuata in misura inferiore alla media edittale in ragione dell'entità del danno e della negativa capacità a delinquere del reo, desunta dai numerosissimi precedenti penali); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7