Ordinanza — n. 17702/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARDI NICOLA nato a NAPOLI il 10/08/1975 avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 3 febbraio 2022, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Napoli Nord in data 17 maggio 2017, che aveva condannato Tardi Nicola alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., ha ridotto la pena irrogata confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette di confrontarsi.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 648 cod. pen, art. 62 bis cod. pen; Ordinanza — n. 17702/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 648 cod. pen., ha ridotto la pena irrogata confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette di confrontarsi.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARDI NICOLA nato a NAPOLI il 10/08/1975 avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 3 febbraio 2022, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Napoli Nord in data 17 maggio 2017, che aveva condannato Tardi Nicola alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., ha ridotto la pena irrogata confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette di confrontarsi.
In tal senso, viene in rilievo la parte motiva della pronuncia gravata che evidenzia le ragioni del diniego delle circostanze ex art. 62 bis cod. pen., facendo riferimento all'assenza di elementi suscettibili di positiva valutazione, al precedente penale (patteggiamento per furto militare) a carico dell'imputato, nonché allo scarso contributo conoscitivo apportato dalle dichiarazioni confessorie rese dall'imputato, che avevano riguardato quando già evidente in atti. Peraltro, rileva precisare come nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de