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Ordinanza — n. 17698/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17698/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17698/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARUANO MASSIMO nato a NAPOLI il 26/03/1968 avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 7 aprile 2022, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Napoli in data 12 novembre 2014, nei confronti di Paruano Massimo, confermava la condanna per il reato di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen, e dichiarava estinto per intervenuta prescrizione il reato di cui all'art. 474 cod. pen., rideterminando la pena. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge in relazione alla mancata valutazione delle conclusioni scritte depositate dalla difesa, risulta manifestamente infondato, in quanto dalla lettura della pronuncia gravata si rileva come la Corte territoriale a pagina 3 del provvedimento impugnato ha richiamato, e dunque compiutamente valutato, anche le censure contenute nelle conclusioni scritte prodotte dalla difesa (pag. 3 della pronuncia impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge in relazione alla mancata esclusione della recidiva, è manifestamente infondato in quanto dalla motivazione della pronuncia impugnata si rileva come la recidiva contestata non è stata applicata, posto che il Tribunale e la Corte d'appello hanno ritenuto la prevalenza della riconosciuta circostanza attenuante ex art. 648, comma 2, cod. pen. (pag. 4 della sentenza impugnata).

Regesto Legislator

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art. 474 cod. pen; Ordinanza — n. 17698/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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allegazioni insufficientemente motivate ritiro della domanda di revisione cognizione del ricorso per cassazione diritto di risposta motivi di cassazione notificazione viziata

Disposizioni normative citate

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art. 474 cod. pen
pen, e dichiarava estinto per intervenuta prescrizione il reato di cui all'art. 474 cod. pen., rideterminando la pena.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARUANO MASSIMO nato a NAPOLI il 26/03/1968 avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 7 aprile 2022, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Napoli in data 12 novembre 2014, nei confronti di Paruano Massimo, confermava la condanna per il reato di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen, e dichiarava estinto per intervenuta prescrizione il reato di cui all'art. 474 cod. pen., rideterminando la pena. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge in relazione alla mancata valutazione delle conclusioni scritte depositate dalla difesa, risulta manifestamente infondato, in quanto dalla lettura della pronuncia gravata si rileva come la Corte territoriale a pagina 3 del provvedimento impugnato ha richiamato, e dunque compiutamente valutato, anche le censure contenute nelle conclusioni scritte prodotte dalla difesa (pag. 3 della pronuncia impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge in relazione alla mancata esclusione della recidiva, è manifestamente infondato in quanto dalla motivazione della pronuncia impugnata si rileva come la recidiva contestata non è stata applicata, posto che il Tribunale e la Corte d'appello hanno ritenuto la prevalenza della riconosciuta circostanza attenuante ex art. 648, comma 2, cod. pen. (pag. 4 della sentenza impugnata).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso