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Ordinanza — n. 17697/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17697/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17697/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINACCI GIUSEPPE nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 14/09/1991 avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 1° luglio 2022, ha confermato la pronuncia emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli in data 29 ottobre 2020, che aveva condannato Marinacci Giuseppe alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 bis cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura il vizio di motivazione in ordine al mancato accoglimento dei motivi di appello, è privo di concreta specificità e pertinenza censoria. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.

Regesto Legislator

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art. 648 bis cod. pen; Ordinanza — n. 17697/2023 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Napoli in data 29 ottobre 2020, che aveva condannato Marinacci Giuseppe alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 bis cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura il vizio di motivazione in ordine al mancato accoglimento dei motivi di appello, è privo di concreta specificità e pertinenza censoria. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali concorso di motivi di sospensione motivi che possono invocarsi sostituzione dei motivi motivi validi

Disposizioni normative citate

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art. 648 bis cod. pen
del Tribunale di Napoli in data 29 ottobre 2020, che aveva condannato Marinacci Giuseppe alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 bis cod. pen.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINACCI GIUSEPPE nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 14/09/1991 avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 1° luglio 2022, ha confermato la pronuncia emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli in data 29 ottobre 2020, che aveva condannato Marinacci Giuseppe alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 bis cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura il vizio di motivazione in ordine al mancato accoglimento dei motivi di appello, è privo di concreta specificità e pertinenza censoria. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.

Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 07/03/2