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Ordinanza — n. 17693/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17693/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17693/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VALLASTRO ALESSANDRO nato a CATANIA il 27/07/1991 DE BERNARDI MICHELE nato a SARZANA il 07/05/1994 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 17693/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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ricorso per risarcimento danni restituzione di prestazioni complementari immunità parziale rimborso delle spese rimborso del debito accertamento dell'ammontare del danno
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VALLASTRO ALESSANDRO nato a CATANIA il 27/07/1991 DE BERNARDI MICHELE nato a SARZANA il 07/05/1994 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Genova, con sentenza in data 14 giugno 2022, in parziale riforma della pronunciata emessa dal G.U.P. del Tribunale di La Spezia in data 5 ottobre 2021, nei confronti di De Bernardi Michele e Vallastro Alessandro, confermava la condanna per i reati di cui ai capi A) (artt. 110, 628, commi 1 e 3, nn. 1 e 3, cod. pen.) e B) (artt. 110, 582, 585 cod. pen. in relazione all'art. 576, n. 1, cod. pen. ed art. 61, n. 2, cod. peri.), riqualificando la recidiva contestata al Vallastro come specifica ed infraquinquennale. Considerato che i ricorrenti propongono due ricorsi separati ma sostanzialmente sovrapponibili, le doglianze dedotte possono essere trattate congiuntamente; ritenuto che l'unico motivo di ricorso dedotto da entrambi i ricorrenti, con cui si lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici, con cui i ricorrenti omettono di confrontarsi.

In particolare, si rileva come i giudici del gravame hanno correttamente negato la configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. in considerazione della inidoneità della soma messa a disposizione della parte civile a risarcire integralmente i danni patiti dalla stessa, anche se sommata alla somma già versata dal De Bernardi, che peraltro risultava tardiva in quanto corrisposta successivamente alla pronuncia dell'ordinanza del giudice di ammissione al rito abbreviato. In tal senso, viene in rilievo il principio di diritto affermato da questa Suprema Corte in forza del quale l'attenuante del risarcimento del danno di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen. esige esclusivamente che la riparazione del danno - mediante le restituzioni o il risarcimento - sia integrale e avvenga prima del giudizio (Sez. 2, n. 46758 del 24/11/2021, Rv. 282321).

Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos