Cassation court dismisses appeal regarding probation denial and prescription due to recidiva aggravante.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the probation request and the denial of prescription extinction. The appellant argued for probation based on reeducation potential and prescription due to crime extinction, but the court found these arguments insufficient given the proven recidiva reiterata. The court ruled that probation is a discretionary prognostic judgment based on criminal history and that the recidiva aggravated the prescription period, preventing its expiration.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; Art. 99, comma 4, cod. pen.; Art. 157, comma 2, cod. pen.: The admission of an adult defendant to probation is subordinate to the merit judge's discretionary assessment of reeducation possibilities, which is unchallengeable in court if properly motivated, while recidiva reiterata specifically extends the prescription period by two-thirds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PATORNO VINCENZO nato a PALERMO il 14/10/1973 avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 23 febbraio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Termini Imerese in data 25 settembre 2019 nei confronti di Patorno Vincenzo, in relazione ai reati di cui ai capi A) (artt. 81, cpv, 646 e 61, n. 11, cod. pen.) e B) (art. 612 cod. pen.), ritenuta la contestata recidiva reiterata specifica. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di messa alla prova, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente non si confronta.
In particolare, i giudici del gravame hanno logicamente motivato il rigetto della richiesta di messa alla prova valorizzando i numerosi precedenti penali a carico sul prevenuto, dimostrativi della "spiccata capacità a delinquere" dello stesso, elemento di per sé sufficiente ad escludere un giudizio prognostico positivo circa l'esito della messa alla prova; considerato che la seconda doglianza, che lamenta la mancata declaratoria di estinzione di reati contestati per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondata, alla luce del riconoscimento della recidiva reiterata che, rilevando quale aggravante ad effetto speciale, incide, come peraltro correttamente osservato dalla corte di appello a pagina 7, nella misura di due terzi, sia sul termine di prescrizione ordinario, sia su quello massimo, sicché i delitti non risultano prescritti alla data della pronuncia di appello.
In tal senso, viene in rilievo il principio di diritto affermato da questa Suprema Corte secondo cui l'ammissione dell'imputato maggiorenne alla messa alla prova è subordinata al vaglio discrezionale del giudice di merito circa la possibilità di rieducazione e di inserimento dell'interessato nella vita sociale ed è espressione di un giudizio prognostico, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione, condotto sulla scorta dei molteplici indicatori desunti dall'art. 133 cod. pen., inerenti sia alle modalità della condotta che alla personalità del reo, sulla cui base ritenere che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati (Sez. 6, n. 37346 del 14/09/2022, Rv. 283883) ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata declaratoria di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette di confrontarsi.
In particolare, i giudici del gravame correttamente escludono l'intervenuta maturazione della prescrizione, dovendo a tal fine tenersi conto dell'aumento del termine di prescrizione pari a due terzi del tempo necessario a prescrivere il reato in forza della contestata e ritenuta recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. in combinato disposto con l'art. 157, comma 2, cod. pen., nonché della sospensione del termine di prescrizione durante il primo ed il secondo grado (per complessivi 324 giorni); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a