Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17688/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17688/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17688/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE PASQUALE COSIMA nato a TARANTO il 09/11/1984 LEONE CATALDO nato a TARANTO il 07/09/1986 avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 17688/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza in data 11 febbraio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Taranto in data 2 febbraio 2021, nei confronti di De Pasquale Cosima e Leone Cataldo in ordine al reato di cui agli artt. 81, 648, comma 2, cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso presentato nell'interesse della De Pasquale, che censura il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto in termini di ricettazione anziché di incauto acquisto, è manifestamente infondato in qaunto la lettura della pronuncia impugnata dimostra l'esistenza di un apparato motivazionale connotato da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina degli elementi probatori sul punto.

Parole chiave

Generato dall'IA
origine delle merci prove acquisite illegalmente fine di indebito profitto ricettazione appropriazione semplice eccezione di illegalità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 648 cod. pen
non integra una autonoma ipotesi criminosa, bensì una circostanza attenuante, sicché ai fini del calcolo del termine prescrizionale deve aversi riguardo alla cornice edittale fissata dal comma 1 dell'art. 648 cod. pen., con la conseguenza che il delitto oggetto di condanna non risulta estinto per prescrizione.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE PASQUALE COSIMA nato a TARANTO il 09/11/1984 LEONE CATALDO nato a TARANTO il 07/09/1986 avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza in data 11 febbraio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Taranto in data 2 febbraio 2021, nei confronti di De Pasquale Cosima e Leone Cataldo in ordine al reato di cui agli artt. 81, 648, comma 2, cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso presentato nell'interesse della De Pasquale, che censura il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto in termini di ricettazione anziché di incauto acquisto, è manifestamente infondato in qaunto la lettura della pronuncia impugnata dimostra l'esistenza di un apparato motivazionale connotato da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina degli elementi probatori sul punto.

In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto integrato il delitto di ricettazione, escludendo la sussumibilità del fatto sotto la fattispecie di incauto acquisto, sulla scorta della consapevolezza dell'imputata in ordine alla provenienza dei beni di cui aveva la disponibilità, in conformità al principio affermato a più riprese da questa Suprema Corte in forza del quale la conoscenza della provenienza delittuosa della cosa può desumersi da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dal comportamento dell'imputato che dimostri la consapevolezza della provenienza illecita della cosa ricettata, ovvero dalla mancata o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (Sez. 2, n. 25756 del 11/6/2008, Rv. 241458;

Sez. 2, n. 29198 del 25/5/2010, Rv. 248265); considerato che l'unico motivo di ricorso dedotto nell'interesse del Leone, con cui si censura la violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione a fronte della riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 648, comma 2, cod. pen., è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto. Infatti, la fattispecie di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen. non integra una autonoma ipotesi criminosa, bensì una circostanza attenuante, sicché ai fini del calcolo del termine prescrizionale deve aversi riguardo alla cornice edittale fissata dal comma 1 dell'art. 648 cod. pen., con la conseguenza che il delitto oggetto di condanna non risulta estinto per prescrizione.

In tal senso, viene in rilievo il principio di diritto secondo cui In tema di ricettazione, l'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma dell'art. 648 cod. pen. non costituisce una autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale; ne consegue che, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo (ex multis, Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Rv. 269492); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme