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Ordinanza — n. 17681/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for procedural nullity due to untimely exception regarding preliminary hearing notice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17681/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the exception regarding the failure to notify the preliminary hearing decree was not raised in a timely manner at the first instance. The appellant argued for procedural nullity based on the direct citation for a crime requiring a preliminary hearing, but the appellate court correctly noted the untimeliness of the objection. Consequently, the court ruled that the procedural defect was waived, leading to the dismissal of the appeal and a fine for the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 646 cod. pen.; Art. 190 c.p.p.: The exception for nullity due to the direct citation of a case requiring a preliminary hearing must be raised immediately upon the first finding of party constitution; failure to do so results in preclusion of the objection.

Parole chiave

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procedural nullity preliminary hearing direct citation timely exception preclusion principle Cassation appeal procedural defect eccezioni processuali

Disposizioni normative citate

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Art. 646 cod. pen.
La Corte di appello di Genova, con sentenza del 7 luglio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Savona, pronunciata in data 13 luglio 2021, nei confronti di Renato Pini, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 646 cod.
Art. 190 c.p.p.
Corte cost., n. 186 del 13/06/2000
art. 646 cod. pen
La Corte di appello di Genova, con sentenza del 7 luglio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Savona, pronunciata in data 13 luglio 2021, nei confronti di Renato Pini, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 646 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 5967 del 04/12/2014, dep. 2015, Galeotti, Rv. 262426
Sez. 6, n. 7774 del 17/01/2002, Bonora, Rv. 221533
262426 e Sez. 6, n. 7774 del 17/01/2002, Bonora, Rv. 221533), dai giudici dell'appello (vedi pag.
01 Sez. 4, Sentenza n. 28230 del 22/06/2022, Raidich, non massimata
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINI RENATO nato a SUSA il 16/09/1987 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; \ N -,.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Genova, con sentenza del 7 luglio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Savona, pronunciata in data 13 luglio 2021, nei confronti di Renato Pini, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 646 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all'omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza preliminare, è aspecifico in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici (Sez. 1, n. 5967 del 04/12/2014, dep. 2015, Galeotti, Rv. 262426 e Sez. 6, n. 7774 del 17/01/2002, Bonora, Rv. 221533), dai giudici dell'appello (vedi pag.

3) nonché manifestamente infondato; ritenuto che la Corte territoriale ha correttamente affermato che l'erronea instaurazione del rito con citazione diretta per un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare comporta una nullità a regime intermedio la cui rilevanza è condizionata alla proposizione della relativa eccezione subito dopo il compimento per la prima volta dell'accertamento della costituzione delle parti, implicando solo in tal caso l'obbligo del giudice di procedere alla trasmissione degli atti al pubblico ministero perché si proceda con richiesta di rinvio a giudizio all'udienza preliminare.

La sentenza impugnata ha, pertanto. correttamente evidenziato che l'eccezione in questione non è stata tempestivamente proposta nell'ambito del giudizio di primo grado con conseguente preclusione del motivo di appello (Sez. 1, n. 5967 del 04/12/2014 Ud., Galeotti, Rv. 262426 - 01 Sez. 4, Sentenza n. 28230 del 22/06/2022, Raidich, non massimata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso