Ordinanza — n. 17679/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRIOLO ANGELO nato a MESSINA il 01/06/1994 avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; La Corte di appello di Messina, con sentenza del 19 settembre 2022, ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Messina, in data 1 marzo 2022 ha confermato la condanna di PRIOLO Angelo in relazione al reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di penale responsabilità in ordine al reato di riciclaggio, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art.581 cod. proc. pen. e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 648-bis cod. pen; Ordinanza — n. 17679/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 648-bis cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di penale responsabilità in ordine al reato di riciclaggio, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art.581 cod. proc. pen. e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRIOLO ANGELO nato a MESSINA il 01/06/1994 avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Messina, con sentenza del 19 settembre 2022, ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Messina, in data 1 marzo 2022 ha confermato la condanna di PRIOLO Angelo in relazione al reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di penale responsabilità in ordine al reato di riciclaggio, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art.581 cod. proc. pen. e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), i quali hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (in particolare a pag. 2 è motivata la riconducibilità al ricorrente delle condotte di alterazione del numero di telaio del motociclo di provenienza delittuosa e di apposizione di una targa originariamente abbinata ad altro ciclomotore nella disponibilità del PRIOLO); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,