Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds lacking specific legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Rahal Marjaoui inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a different interpretation of Article 629 of the Penal Code, but the court found the grounds too generic. Consequently, the lower court's judgment partially acquitting the defendant regarding extortion charges was upheld.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 629 cod. pen.; The appeal must contain specific legal grounds justifying the challenge; generic arguments without precise references to the contested act's reasoning render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARJAOUI RAHAL nato il 02/01/1970 avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 21 giugno 2022, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Bergamo, pronunciata in data 9 novembre 2021, nei confronti di Rahal Marjaoui, ha assolto l'imputato dal reato di cui al capo A) dell'imputazione, escluso la continuazione interna al capo D) e, rideterminando per l'effetto la pena, ha confermato la condanna in relazione alle estorsioni di cui ai capi C) e D). Considerato che il ricorso, con il quale si deduce l'erronea interpretazione della legge in relazione all'art. 629 cod. pen., è generico in quanto del tutto privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, pertanto, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 marz