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Ordinanza — n. 17676/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17676/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17676/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARRIERO LUCA nato a BRINDISI il 30/04/1992 avverso la sentenza del 17/11/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 17 novembre 2021, ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Brindisi in data 25 maggio -12013; che aveva condannato Carriero Luca alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla sussistenza del dolo del delitto di ricettazione, è generico in quanto privo della necessaria specificità e pertinenza censoria, nonché meramente riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente non si confronta.

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 17676/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 648 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla sussistenza del dolo del delitto di ricettazione, è generico in quanto privo della necessaria specificità e pertinenza censoria, nonché meramente riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente non si confronta.

Parole chiave

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prova del dolo documenti mancanti bolletta doganale insufficienza di prove dolo determinante obbligo doganale

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 17 novembre 2021, ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Brindisi in data 25 maggio -12013; che aveva condannato Carriero Luca alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARRIERO LUCA nato a BRINDISI il 30/04/1992 avverso la sentenza del 17/11/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 17 novembre 2021, ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Brindisi in data 25 maggio -12013; che aveva condannato Carriero Luca alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla sussistenza del dolo del delitto di ricettazione, è generico in quanto privo della necessaria specificità e pertinenza censoria, nonché meramente riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente non si confronta.

In particolare, i giudici del gravame hanno motivatamente fondato la prova della consapevolezza della provenienza delittuosa del bene oggetto della condotta delittuosa la mancata o comunque non attendibile giustificazione in ordine alla provenienza della cosa ricevuta, rilevando come l'imputato non aveva allegato alcun documento attestante la provenienza della stessa né alcuna fattura o ricevuta di transazione o pagamento (pag. 3 della pronuncia impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,