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Ordinanza — n. 17671/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17671/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17671/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OSELLADORE DANIELE nato a CHIOGGIA il 17/09/1966 avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; La Corte di appello di Venezia, con sentenza il 20 aprile 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Venezia, pronunciata il 15 settembre 2021, che aveva condannato Oselladore Daniele alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 635, comma 2, n. 3, cod. pen., ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e ha rideterminato la pena, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità del ricorrente nonostante la mancanza della prova dell'evento di danno, è costituito da mere doglianze in punto di fatto, basate su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta non rivisitabile nel giudizio di legittimità.

Regesto Legislator

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art. 635 cod. pen; Ordinanza — n. 17671/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 635, comma 2, n. 3, cod. pen., ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e ha rideterminato la pena, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità del ricorrente nonostante la mancanza della prova dell'evento di danno, è costituito da mere doglianze in punto di fatto, basate su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta non rivisitabile nel giudizio di legittimità.

Parole chiave

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responsabilità per i danni ambientali inquinamento delle coste delitto contro l'ambiente sfruttamento dei fondali marini inquinamento accidentale animali acquatici

Disposizioni normative citate

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art. 635 cod. pen
Peraltro, la Corte territoriale, con motivazione congrua ed esente da vizi logici, ha valorizzato gli elementi di fatto dimostrativi dell'evento di danno, necessario ai fini della integrazione della fattispecie di cui all'art. 635 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OSELLADORE DANIELE nato a CHIOGGIA il 17/09/1966 avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Venezia, con sentenza il 20 aprile 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Venezia, pronunciata il 15 settembre 2021, che aveva condannato Oselladore Daniele alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 635, comma 2, n. 3, cod. pen., ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e ha rideterminato la pena, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità del ricorrente nonostante la mancanza della prova dell'evento di danno, è costituito da mere doglianze in punto di fatto, basate su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta non rivisitabile nel giudizio di legittimità.

Peraltro, la Corte territoriale, con motivazione congrua ed esente da vizi logici, ha valorizzato gli elementi di fatto dimostrativi dell'evento di danno, necessario ai fini della integrazione della fattispecie di cui all'art. 635 cod. pen. In tal prospettiva, viene in rilievo la parte motiva della sentenza in cui i giudici di appello, disattendendo le medesime doglianze sollevate con l'atto di appello, rilevano come nel punto in cui l'imputato svolgeva attività di pesca con la rasca era stato osservato il fenomeno di intorbidimento dell'acqua della laguna ed era stato rinvenuto il fango del fondale nella rete utilizzata (pag. 3 della pronuncia impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis