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Sentenza — n. 17669/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 17669/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 17669/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla omessa valutazione della remissione di querela della parte civile ed alla conseguente mancata dichiarazione di estinzione del reato per cui si procede; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

Regesto Legislator

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art 642 cod. pen; Sentenza — n. 17669/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è fondato con riguardo al primo motivo. Si rileva come la remissione di querela da parte della parte civile, intervenuta nel separato processo a carico dei coimputati Korosi Ileana e Ventura Marco e rilevata dalla sentenza del Tribunale di Trieste del 21 aprile 2021, produce effetti anche nei confronti del ricorrente in forza del disposto dell'art. 155, comma 2, cod. pen. Pertanto, stante l'effetto estensivo della causa di estensione del reato, la sentenza impugnata deve annullarsi senza rinvio.

Parole chiave

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remissione della pena abbandono del procedimento per truffa alleggerimento della pena ritiro della querela penale revisione della sentenza penale recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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art 642 cod. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CARANGELLA CARLO nato a CERIGNOLA il 03/05/1969 avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

Carangella Carlo ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste del 21/04/2022, che ha confermato la pronuncia del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Trieste dell'8/01/2020, con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art 642 cod. pen. Al riguardo, il ricorrente deduce:

1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla omessa valutazione della remissione di querela della parte civile ed alla conseguente mancata dichiarazione di estinzione del reato per cui si procede;

2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

3. Con memoria del 13/02/2023, il difensore del ricorrente insiste nell'accoglimento del primo motivo di ricorso e chiede che venga pronunciata sentenza di annullamento senza rinvio per estinzione del reato per remissione di querela.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato con riguardo al primo motivo. Si rileva come la remissione di querela da parte della parte civile, intervenuta nel separato processo a carico dei coimputati Korosi Ileana e Ventura Marco e rilevata dalla sentenza del Tribunale di Trieste del 21 aprile 2021, produce effetti anche nei confronti del ricorrente in forza del disposto dell'art. 155, comma 2, cod. pen. Pertanto, stante l'effetto estensivo della causa di estensione del reato, la sentenza impugnata deve annullarsi senza rinvio.

2. Il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, deve dunque ritenersi assorbito.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così