Italian court dismisses appeal on recidivism as generic, citing lack of specific legal argumentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Armando Tricarico's appeal inadmissible regarding the crime of recidivism. The appellate court had already established the subjective element of the crime based on the unexplained origin of funds and beneficiary name changes. The Supreme Court rejected the appeal because the arguments were generic, repetitive, and failed to address the specific legal reasoning used by the lower court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648, comma 2, cod. pen.; Art. 366, cod. proc. pen.: An appeal lacking specific legal argumentation and merely reproducing previously rejected points is inadmissible for violation of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRICARICO ARMANDO nato a NAPOLI il 20/12/1993 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Napoli, con sentenz del 12 luglio 2022, in riforma della pronuncia '20 emessa dal Tribunale di Napoli il 13 novembre[ì' 1 ha condannato Tricarico Armando alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione, è generico in quanto privo della necessaria specificità e pertinenza censoria, nonché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente non si confronta.
In particolare, i giudici d'appello hanno logicamente ritenuto integrato il dolo del delitto di ricettazione sulla scorta della mancata giustificazione della provenienza dell'assegno di cui l'imputato aveva la disponibilità e della rilevata modifica del nome del beneficiario mediante l'inserimento del proprio nominativo (pag. 2 della pronuncia impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,