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Ordinanza — n. 17664/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17664/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17664/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOWARMOUNE FOUAD nato il 26/04/1998 avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza emessa in data 27 maggio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara del 14 aprile 2019, che aveva condannato Boujarmoune Fouad alla pena di giustizia per il delitto di cui agli artt. 81 e 648, comma 2, cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, risulta eccentrico ed inconferente rispetto ai fatti per cui si procede, posto che la condanna è stata pronunciata in relazione alla condotta di ricettazione di tre telefoni cellulari, e tuttavia le censure hanno riguardo ad un episodio di ricettazione di un motoveicolo.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 17664/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 81 e 648, comma 2, cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, risulta eccentrico ed inconferente rispetto ai fatti per cui si procede, posto che la condanna è stata pronunciata in relazione alla condotta di ricettazione di tre telefoni cellulari, e tuttavia le censure hanno riguardo ad un episodio di ricettazione di un motoveicolo.

Parole chiave

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uso del telefono cellulare alla guida licenza per antenna di telefonia attenuazione della pena reati contro la sfera personale riservata recupero delle spese esecutive spese per i mezzi ausiliari
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOWARMOUNE FOUAD nato il 26/04/1998 avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza emessa in data 27 maggio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara del 14 aprile 2019, che aveva condannato Boujarmoune Fouad alla pena di giustizia per il delitto di cui agli artt. 81 e 648, comma 2, cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, risulta eccentrico ed inconferente rispetto ai fatti per cui si procede, posto che la condanna è stata pronunciata in relazione alla condotta di ricettazione di tre telefoni cellulari, e tuttavia le censure hanno riguardo ad un episodio di ricettazione di un motoveicolo.

Peraltro, le ulteriori censure con cui si lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondate in quanto la motivazione sul punto risulta congrua e scevra da vizi logici. In particolare, la Corte territoriale ha logicamente negato la circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 4, cod. pen. sulla scorta della considerazione per cui la lieve entità del danno patrimoniale aveva già formato oggetto di positiva valutazione ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen., in conformità al principio di diritto in forza del quale in tema di ricettazione, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto (Sez. 2, n. 19744 del 26/01/2016, Rv. 266673).

Inoltre, la Corte di merito ha congruamente valorizzato, quali elementi ostativi al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la pluralità delle condotte in contestazione ed i precedenti penali a carico dell'imputato (di cui uno specifico), nonché l'assenza di elementi positivamente apprezzabili (pag. 3 della pronuncia impugnata); considerato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge in relazione alla revoca della sospensione condizionale della pena, risulta non pertinente al decisum, in quanto dalla lettura della pronuncia impugnata non risulta alcuna statuizione in punto di sospensione condizionale della pena; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge in ordine alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, è del tutto privo di concreta specificità e pertinenza censoria non risultando nella sentenza impugnata alcuna revoca del predetto beneficio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend