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Ordinanza — n. 17662/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and reiterative regarding lack of justification for vehicle origin in theft case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17662/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for being generic, specific, and reiterative of arguments already rejected by lower courts. The appellant challenged the conviction for theft based on a lack of specific legal reasoning regarding the imputability of the vehicle's origin. The court upheld the lower court's finding that the failure to explain the vehicle's provenance constituted sufficient evidence of intent, rejecting the appeal's failure to engage with these established facts.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 363 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic, specific, and reiterative, failing to provide a critical analysis of the lower court's reasoning or specific legal grounds justifying the challenge to the conviction.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic and specific reiterative arguments theft conviction vehicle origin evidence infrazione alle norme della circolazione guida nonostante revoca della patente guida recidiva in stato di ebbrezza

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 16 maggio 2022, ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Vasto, pronunciata il 16 luglio 2020, che aveva condannato Tuosto Francesco Vasco alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod.
Art. 363 c.p.p.
Corte Cost. n. 186 del 13/06/2000
art. 648 cod. pen
La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 16 maggio 2022, ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Vasto, pronunciata il 16 luglio 2020, che aveva condannato Tuosto Francesco Vasco alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016
Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016
Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Rv.
Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017
268713; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUOSTO FRANCESCO VASCO nato a SAN SEVERO il 23/07/1964 avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; w

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 16 maggio 2022, ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Vasto, pronunciata il 16 luglio 2020, che aveva condannato Tuosto Francesco Vasco alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che censura il vizio della motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto contestato, è generico ed aspecifico, poiché privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e poiché non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata.

Peraltro, il ricorso risulta reiterativo di profili di censura già dedotti con l'atto d'appello ed adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente non si confronta. In particolare, i giudici di merito valorizzano come, pur prescindendo dalle considerazioni in ordine alla necessaria annotazione del cambio del colore della vettura sul libretto di circolazione, l'imputato non aveva fornito alcuna giustificazione circa la provenienza del veicolo in suo possesso, elemento che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, deve ritenersi idoneo a fondare la prova del dolo del delitto di ricettazione (ex multis, Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Rv. 267969;

Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Rv. 268713; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Rv. 270120); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte Cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec