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Ordinanza — n. 17656/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17656/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17656/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHZALA YOUNESS nato il 18/02/1998 avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 4 aprile 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Verona, pronunciata in data 28 ottobre 2019, che aveva condannato Ghzala Youness alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui ai capi B) (artt. 56, 628 cod. pen.) e C) (art. 628, commi 1 e 3, n. 1, cod. pen.). Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine alla omessa valutazione della sussistenza di eventuali cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., è generico ed aspecifico, poiché privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e poiché non scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 17656/2023 — snpen · Corte di Cassazione: In tal senso, deve rilevarsi come il requisito della specificità è prescritto dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. a pena di inammissibilità, e come al riguardo questa Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui la mancanza nell'atto di impugnazione dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., compreso quello della specificità dei motivi, rende l'atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità (Sez.

Parole chiave

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motivi di cassazione nuove allegazioni di diritto risarcimento per errore giudiziario motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine alla omessa valutazione della sussistenza di eventuali cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHZALA YOUNESS nato il 18/02/1998 avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 4 aprile 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Verona, pronunciata in data 28 ottobre 2019, che aveva condannato Ghzala Youness alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui ai capi B) (artt. 56, 628 cod. pen.) e C) (art. 628, commi 1 e 3, n. 1, cod. pen.). Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine alla omessa valutazione della sussistenza di eventuali cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., è generico ed aspecifico, poiché privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e poiché non scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata.

In tal senso, deve rilevarsi come il requisito della specificità è prescritto dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. a pena di inammissibilità, e come al riguardo questa Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui la mancanza nell'atto di impugnazione dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., compreso quello della specificità dei motivi, rende l'atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità (Sez.

U. n. 33542 del 27/06/2001, Rv. 219531); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte Cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci