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Ordinanza — n. 17654/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for fraud, rejecting non-punishability plea due to prior record and low damages.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17654/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for fraud. The appellant argued for non-punishability under Article 131-bis and mitigating circumstances, but the court found her prior criminal record and the specific low amounts involved (700 and 375 euros) demonstrated the offense lacked the required special lightness. Furthermore, the denial of generic mitigating factors was justified by the absence of positive elements regarding the defendant's personality, fulfilling the court's duty to motivate the decision.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 62 cod. pen.: The judgment on non-punishability for special lightness requires assessing the lightness of the harm but does not necessitate examining all evaluation elements, while the denial of mitigating circumstances is valid when no positive elements regarding the subject's personality are present.

Parole chiave

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non-punishability special lightness fraud conviction appeal mitigating circumstances denial prior criminal record relevance procedural inadmissibility reati seriali perseguimento penale per truffa sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.
Art. 133 cod. pen.
pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod.
Art. 62 cod. pen.
273678); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.
Art. 62-bis cod. pen.
273678); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.
art. 131 bis cod. pen
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.
art. 62 bis cod. pen
e delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis cod. pen.
art. 133 cod. pen
pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018
pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevati (ex multis, Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Rv.
Sez. 2, n. 13575 del 20/12/2013
Sez. 2, n. 7207 del 12/04/1984
259701), che deve essere non solo lieve, ma di speciale tenuità, ossia di rilevanza minima, di entità quasi trascurabile per il danneggiato (Sez. 2, n. 7207 del 12/04/1984, Rv.
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021
non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv.
Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013
(Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Rv.
Corte Cost. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI FILOMENA nato a PESCARA il 06/03/1990 avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 30 giugno 2022, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Pescara, emessa in data 11 novembre 2021, che aveva condannato Spinelli Filomena alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 81, 110 e 640 cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto reiterativo di profili di censura già dedotti con l'atto d'appello, nonché vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici con cui il ricorrente non si confronta.

In tal senso, logicamente il giudice del gravame rileva come i precedenti penali dell'imputato, la non lieve entità delle somme provento delle truffe e la pluralità degli episodi delittuosi (seppure in ordine ad alcuni sia intervenuta remissione di querela) risultano ostativi al riconoscimento della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art.131 bis cod. pen. Peraltro, in tale prospettiva assume rilievo il principio di diritto affermato a più riprese da questa Suprema Corte in forza del quale Ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevati (ex multis, Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Rv. 273678); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. e delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. ed alla dosimetria della pena, è altresì manifestamente infondato, in quanto privo della necessaria specificità censoria, nonché reiterativo di profili di censura già dedotti con l'atto d'appello ed adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici, con cui la ricorrente non si confronta.

In particolare, dalla lettura della pronuncia impugnata si rileva come il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. risulta fondato sulla ritenuta non tenuità del danno patrimoniale (700 euro in un episodio e 375 euro nell'altro), coerentemente con il principio di diritto affermato da questa Suprema Corte in forza del quale ai fini della concessione dell'attenuante in discorso il giudice deve avere riguardo soltanto al "danno patrimoniale" (Sez. 2, n. 13575 del 20/12/2013, Rv. 259701), che deve essere non solo lieve, ma di speciale tenuità, ossia di rilevanza minima, di entità quasi trascurabile per il danneggiato (Sez. 2, n. 7207 del 12/04/1984, Rv. 165497).

Inoltre, il diniego delle circostanze attenuanti generiche rinviene ragione giustificativa nella ritenuta insussistenza di elementi positivamente apprezzabili in tal senso, e tanto basta a ritenere adempiuto l'obbligo motivazionale del giudice di merito sul punto, posto che l'applicazione delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590).

Peraltro, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio la Corte territoriale ha legittimamente valorizzato le modalità della condotta posta in essere e la personalità dell'imputata e dei precedenti penali dalla stessa annoverati, dovendosi ritenere adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sul punto allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Rv. 258410); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte Cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa de