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Ordinanza — n. 17652/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17652/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17652/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTAGNA CIRO nato a NAPOLI il 22/02/1983 avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 17 giugno 2022, ha confermato la pronuncia del G.I.P. del Tribunale di Noia, emessa in data 11 giugno 2021, che aveva condannato Montagna Ciro alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 628, comma 3, n. 1 e 61, n. 5, cod. pen. Ritenuto che il ricorso, con cui si deduce un unico motivo che censura genericamente il vizio della motivazione in ordine all'omessa valutazione della sussistenza di eventuali cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., è stato proposto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., a norma del quale l'atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto di impugnazione, sia l'autenticazione ad opera di un legale della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Rv. 281475;

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 610 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 17652/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Rv. 274636); considerato che, trattandosi di impugnazione proposta in difetto di legittimazione dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103, il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi di quest'ultimo comma; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte Cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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difetto di sottoscrizione esame grafologico allegazioni insufficientemente motivate testamento olografo memoria illeggibile attestazione e certificazione

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Ritenuto che il ricorso, con cui si deduce un unico motivo che censura genericamente il vizio della motivazione in ordine all'omessa valutazione della sussistenza di eventuali cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., è stato proposto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art.
art. 610 cod. proc. pen
1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTAGNA CIRO nato a NAPOLI il 22/02/1983 avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 17 giugno 2022, ha confermato la pronuncia del G.I.P. del Tribunale di Noia, emessa in data 11 giugno 2021, che aveva condannato Montagna Ciro alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 628, comma 3, n. 1 e 61, n. 5, cod. pen. Ritenuto che il ricorso, con cui si deduce un unico motivo che censura genericamente il vizio della motivazione in ordine all'omessa valutazione della sussistenza di eventuali cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., è stato proposto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., a norma del quale l'atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto di impugnazione, sia l'autenticazione ad opera di un legale della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Rv. 281475;

Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Rv. 274636); considerato che, trattandosi di impugnazione proposta in difetto di legittimazione dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103, il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi di quest'ultimo comma; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte Cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data