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Ordinanza — n. 17492/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of statutory grounds for post-amendment sentencing review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17492/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a sentence imposed via settlement agreement after a specific legislative amendment had taken effect. The court ruled that the appeal did not fall within the narrow exceptions allowing review of post-amendment sentencing decisions.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.: Appeals against sentencing agreements following legislative amendments are inadmissible unless they concern the expression of the accused's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification of facts, or illegality of the penalty.

Parole chiave

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post-amendment sentencing settlement agreement appeal Cassation inadmissibility legislative change effect procedural exhaustion adeguamento della pena eccezione di illegalità sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
309/1990 contestatogli in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Ritenuto che tale motivo è stato proposto avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta successivamente alla modifica normativa intervenuta in data 03.08.2017 nonché, al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 73, co. 1 e 4 D.P.R. 309/1990
art. 444 cod. proc. pen
309/1990 contestatogli in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERA ELSIT nato il 03/10/1987 avverso la sentenza del 26/10/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FIRENZEtdato auiso_alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Rilevato che il ricorrente Vera Elsit deduce l'inosservanza della legge penale e il vizio di manifesta illogicità della motivazione in ordine all'illegalità della pena per il reato di cui all'art. 73, co. 1 e 4, D.P.R. 309/1990 contestatogli in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

Ritenuto che tale motivo è stato proposto avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta successivamente alla modifica normativa intervenuta in data 03.08.2017 nonché, al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. che, consente di proporre ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza» il ricorso è inammissibile;

Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 mar