Ordinanza — n. 17486/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOUIL MOHAMED nato il 24/06/1991 avverso la sentenza del 16/11/2022 del GIP TRIBUNALE di PADOVA/dato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Rilevato che il ricorrente Touil Mohamed ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti che condanna l'imputato per il reato di cui all'art. 73, comma 1 e 4, DPR 309/90; Considerato che il ricorso è stato proposto personalmente dall'interessato in epoca successiva alla I. 23 giugno 2017, n. 103 che, modificando l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., ha statuito a pena di inammissibilità la necessità che l'impugnazione sia sottoscritta da difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione, ciò che nella specie non è avvenuto (i ricorrenti si sono limitati ad allegare al ricorso da loro soltanto firmato la procura speciale rilasciata in favore del difensore, il quale ha sottoscritto - deve ritenersi, per autenticazione - soltanto detta procura);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 17486/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il cumulativo ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOUIL MOHAMED nato il 24/06/1991 avverso la sentenza del 16/11/2022 del GIP TRIBUNALE di PADOVA/dato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Rilevato che il ricorrente Touil Mohamed ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti che condanna l'imputato per il reato di cui all'art. 73, comma 1 e 4, DPR 309/90; Considerato che il ricorso è stato proposto personalmente dall'interessato in epoca successiva alla I. 23 giugno 2017, n. 103 che, modificando l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., ha statuito a pena di inammissibilità la necessità che l'impugnazione sia sottoscritta da difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione, ciò che nella specie non è avvenuto (i ricorrenti si sono limitati ad allegare al ricorso da loro soltanto firmato la procura speciale rilasciata in favore del difensore, il quale ha sottoscritto - deve ritenersi, per autenticazione - soltanto detta procura);
Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il cumulativo ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 marzo 2023 Il! 9nlie estensore Il Preside