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Ordinanza — n. 17486/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17486/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17486/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOUIL MOHAMED nato il 24/06/1991 avverso la sentenza del 16/11/2022 del GIP TRIBUNALE di PADOVA/dato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Rilevato che il ricorrente Touil Mohamed ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti che condanna l'imputato per il reato di cui all'art. 73, comma 1 e 4, DPR 309/90; Considerato che il ricorso è stato proposto personalmente dall'interessato in epoca successiva alla I. 23 giugno 2017, n. 103 che, modificando l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., ha statuito a pena di inammissibilità la necessità che l'impugnazione sia sottoscritta da difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione, ciò che nella specie non è avvenuto (i ricorrenti si sono limitati ad allegare al ricorso da loro soltanto firmato la procura speciale rilasciata in favore del difensore, il quale ha sottoscritto - deve ritenersi, per autenticazione - soltanto detta procura);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 17486/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il cumulativo ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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capacità di stare in giudizio imputazione per reati di stupefacenti allegazioni insufficientemente motivate censure procedurali tempestività dell'istanza di ricusazione ritiro dell'istanza giudiziaria
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOUIL MOHAMED nato il 24/06/1991 avverso la sentenza del 16/11/2022 del GIP TRIBUNALE di PADOVA/dato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Rilevato che il ricorrente Touil Mohamed ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti che condanna l'imputato per il reato di cui all'art. 73, comma 1 e 4, DPR 309/90; Considerato che il ricorso è stato proposto personalmente dall'interessato in epoca successiva alla I. 23 giugno 2017, n. 103 che, modificando l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., ha statuito a pena di inammissibilità la necessità che l'impugnazione sia sottoscritta da difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione, ciò che nella specie non è avvenuto (i ricorrenti si sono limitati ad allegare al ricorso da loro soltanto firmato la procura speciale rilasciata in favore del difensore, il quale ha sottoscritto - deve ritenersi, per autenticazione - soltanto detta procura);

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il cumulativo ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 marzo 2023 Il! 9nlie estensore Il Preside