Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17483/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against drug sentencing, ruling arguments insufficient to overturn conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17483/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal by Demollari Odise inadmissible regarding the sentencing for cocaine trafficking. The lower court's decision was upheld based on the drug's high purity, significant quantity, and the defendant's evasive behavior. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 73 comma 1 DPR 309/90: An appeal challenging a drug sentence is inadmissible when the first-instance judgment provides sufficient reasoning regarding the specific circumstances of the offense, such as purity and quantity, justifying the deviation from the statutory minimum.

Parole chiave

Generato dall'IA
drug trafficking sentencing Cassazione appeal inadmissibility cocaine quantity assessment procedural costs award statutory minimum deviation reati qualificati contro gli stupefacenti traffico aggravato di cocaina dipendenza da sostanze

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Ritenuto che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Art. 73 comma 1 DPR 309/90
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEMOLLARI ODISE nato il 25/10/1983 avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Rilevato che con unico motivo di ricorso Demollari Odise deduce violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio per il reato di cui all'art.73, comma 1, DPR 309/90, sull'assunto della non particolare gravità del fatto contestato, è manifestamente infondato, poiché le argomentazioni inerenti al trattamento sanzionatorio sono sorrette da motivazione congrua, avendo la Corte di merito (cfr. pag.

4) confermato la pena irrogata, mediante lo scostamento dal minimo edittale operato dal primo giudice, tenendo in considerazione la qualità dello stupefacente, il consistente grado di purezza della sostanza psicotropa, la sua quantità (45,6 grammi lordi di cocaina), nonché, del reticente comportamento dell'imputato. Ritenuto che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 marzo 2023 Il co9sigliere estensore Il Presidente