Italian court dismisses appeal against drug sentencing, ruling arguments insufficient to overturn conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Demollari Odise inadmissible regarding the sentencing for cocaine trafficking. The lower court's decision was upheld based on the drug's high purity, significant quantity, and the defendant's evasive behavior. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 73 comma 1 DPR 309/90: An appeal challenging a drug sentence is inadmissible when the first-instance judgment provides sufficient reasoning regarding the specific circumstances of the offense, such as purity and quantity, justifying the deviation from the statutory minimum.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEMOLLARI ODISE nato il 25/10/1983 avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Rilevato che con unico motivo di ricorso Demollari Odise deduce violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio per il reato di cui all'art.73, comma 1, DPR 309/90, sull'assunto della non particolare gravità del fatto contestato, è manifestamente infondato, poiché le argomentazioni inerenti al trattamento sanzionatorio sono sorrette da motivazione congrua, avendo la Corte di merito (cfr. pag.
4) confermato la pena irrogata, mediante lo scostamento dal minimo edittale operato dal primo giudice, tenendo in considerazione la qualità dello stupefacente, il consistente grado di purezza della sostanza psicotropa, la sua quantità (45,6 grammi lordi di cocaina), nonché, del reticente comportamento dell'imputato. Ritenuto che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 marzo 2023 Il co9sigliere estensore Il Presidente